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La richiesta di cancellazione.

È il diritto che quasi tutti chiamano «diritto all’oblio» e che l’articolo 17 del Regolamento europeo chiama diritto alla cancellazione. Non è un diritto assoluto: si fonda su motivi determinati e incontra eccezioni determinate. Conoscere gli uni e le altre è la differenza fra una richiesta accolta e una respinta.

I sei motivi

La richiesta va fondata su almeno uno di questi. Indicarlo espressamente non è un formalismo: è ciò che obbliga il destinatario a rispondere nel merito.

  1. I dati non sono più necessari

    Rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. È il motivo più usato e il più solido con chi ha smesso di avere qualsiasi rapporto con voi.

  2. Avete revocato il consenso

    Quando il trattamento si fondava sul consenso e non esiste altro fondamento giuridico che lo regga.

  3. Vi siete opposti al trattamento

    E non sussistono motivi legittimi prevalenti del titolare. Per il marketing diretto l’opposizione non richiede nemmeno di essere motivata: è il caso più semplice di tutti.

  4. I dati sono stati trattati illecitamente

    Per esempio raccolti senza alcuna base giuridica, o usati per finalità diverse da quelle dichiarate.

  5. Una legge impone la cancellazione

    Quando l’obbligo deriva dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare.

  6. Si tratta di dati di minori

    Raccolti in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.

Le eccezioni che bloccano la richiesta

Il diritto alla cancellazione non si applica quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo di legge, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica, storica o statistica, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La prima è quella che incontrerete più spesso, ed è la ragione per cui gli articoli di giornale quasi mai si cancellano. Non è un rifiuto arbitrario: è la legge. La strada, in quel caso, è un’altra.

L’effetto che quasi nessuno chiede

Se il titolare ha reso pubblici i vostri dati, la cancellazione comporta anche l’obbligo di informare gli altri titolari che li stanno trattando della vostra richiesta, compresi qualsiasi link, copia o riproduzione. È un effetto a catena previsto dalla norma e va chiesto espressamente nella lettera: molti destinatari cancellano il proprio archivio e si fermano lì.

I termini

Il titolare deve rispondere entro un mese dalla richiesta. Il termine può essere esteso fino a tre mesi complessivi in caso di particolare complessità, ma la proroga va comunicata a voi, con le sue ragioni, entro il primo mese: una proroga silenziosa non è una proroga.

La risposta deve essere data in forma scritta, anche elettronica, in forma concisa, trasparente e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro.

L’esercizio dei diritti è in linea di principio gratuito. Un contributo spese può essere richiesto soltanto per richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per il loro carattere ripetitivo, oppure per copie ulteriori dei dati nel caso del diritto di accesso. Se qualcuno vi chiede denaro per cancellare i vostri dati la prima volta che glielo chiedete, siete davanti a un abuso.

Quando il mese scade

Il silenzio è di per sé una violazione, e apre la strada al reclamo al Garante, che è gratuito e non richiede un avvocato. Per questo la richiesta va inviata con un mezzo che dia una data certa: la data di ricezione è ciò che fa decorrere tutto il resto.

Fonti

Verificato il 20 agosto 2026