L’estero
Sparire all’estero.
È la stessa distinzione di sempre, applicata a chi se ne va: sparire non vuol dire essere irreperibili. Trasferirsi cambia moltissimo su un piano e quasi nulla sull’altro, e la maggior parte delle persone scopre quale sia quale nel modo peggiore.
Questa pagina si occupa soltanto di una domanda: quanto si resta visibili, e a chi. Non di come si ottiene un permesso, quanto si paga di tasse, quanto costa la vita o come funziona la sanità: sono domande diverse, con risposte diverse, e non stanno qui.
Che cosa cambia davvero
Cancellandosi dall’anagrafe di un comune italiano si esce da un registro, e questo ha effetti reali sul primo piano: cambiano gli elenchi in cui comparite, cambia l’indirizzo che risulta associato al vostro nome, cambia che cosa trova chi vi cerca partendo dall’Italia. È un risultato concreto e vale la pena averlo.
Non è però il risultato che quasi tutti credono di aver comprato.
Che cosa non cambia: la residenza fiscale
Dal 2024 le regole sono cambiate, e sono cambiate in una direzione che rende il trasferimento più facile da contestare, non meno. Il testo oggi in vigore dell’articolo 2, comma 2, del TUIR dice:
«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Tre cose, in quel testo, meritano di essere lette due volte.
Il domicilio non riguarda più gli affari, ma gli affetti. È «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari». Chi si trasferisce lasciando in Italia la famiglia, il centro degli affetti e la vita di relazione può restare fiscalmente residente in Italia pur avendo un’attività economica interamente altrove. È il ribaltamento più significativo della riforma.
La sola presenza fisica basta. Dal 1° gennaio 2024 essere presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta — 183 giorni in un anno, 184 se bisestile — è di per sé sufficiente, tenuto conto anche delle frazioni di giorno. I giorni non devono essere consecutivi: si sommano nell’anno solare. Chi passa qualche mese all’anno in Italia farebbe bene a contarli davvero.
Il lavoro da remoto conta. Chi lavora in modalità agile dall’Italia per la maggior parte del periodo d’imposta è fiscalmente residente in Italia, senza che occorra alcun altro criterio di collegamento.
L’anagrafe non è più una prova, né contro né a favore
Prima della riforma l’iscrizione anagrafica valeva come presunzione assoluta. Oggi vale come presunzione relativa: chi resta iscritto continua a presumersi residente, ma può dimostrare il contrario sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili. Il rovescio della medaglia è simmetrico e va detto con chiarezza: essersi cancellati non dimostra nulla. È un elemento formale che l’amministrazione può superare con un riscontro fattuale, caso per caso.
La trappola: i paesi a fiscalità privilegiata
C’è una regola che vale solo per i cittadini italiani ed è quella che produce i risvegli peggiori. Chi si cancella dall’anagrafe e si trasferisce in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, fra quelli elencati nel decreto ministeriale 4 maggio 1999, si presume residente in Italia salvo prova contraria. L’onere della prova si inverte: non è l’amministrazione a dover dimostrare che siete rimasti, siete voi a dover dimostrare di essere andati via davvero. La riforma del 2023 non ha toccato questa regola.
Ecco come stanno i sei paesi di cui si occupano le schede di questa sezione.
- Emirati Arabi Uniti — nell’elenco. È il paese più cercato da chi vuole sparire ed è quello in cui la presunzione morde: chi ci si trasferisce parte con l’onere della prova a proprio carico.
- Svizzera — fuori dall’elenco dal 1° gennaio 2024, per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023. Attenzione: il testo del decreto del 1999 che circola in rete è la versione in vigore dal 2014 e la elenca ancora. Ogni guida non aggiornata su questo punto è sbagliata.
- Portogallo, Spagna, Romania, Albania — non nell’elenco. La presunzione del comma 2-bis non si applica, il che non significa che la residenza fiscale non vada comunque radicata davvero.
Fuori da questi sei, due nomi ricorrenti fra chi ragiona di «residenza comprata»: Panama è nell’elenco, il Paraguay no.
Quello che continua ad arrivare in Italia
Anche a residenza fiscale correttamente trasferita, alcune informazioni continuano a circolare, e non perché qualcuno vi stia cercando: perché il sistema è costruito così.
Lo scambio automatico di informazioni finanziarie. I conti detenuti all’estero rientrano nei meccanismi di scambio automatico previsti dal Common Reporting Standard e dalla direttiva 2014/107/UE, che coinvolgono i paesi OCSE e gli Stati membri dell’Unione. Le istituzioni finanziarie trasmettono i dati alle rispettive amministrazioni, che se li scambiano fra loro. Non c’è nulla da fare al riguardo, e non c’è nulla di male: va solo saputo prima, non dopo.
Il monitoraggio fiscale. Finché si è residenti in Italia, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero — comprese le cripto-attività — vanno indicati nel quadro RW, che assolve insieme agli obblighi di monitoraggio e al calcolo delle imposte sul valore degli immobili e dei prodotti finanziari esteri. È un obbligo che si accende con la residenza e si spegne con essa: sbagliare l’anno di transito è l’errore più comune.
Si può essere socialmente invisibili e finanziariamente trasparenti nello stesso momento. Trasferirsi riduce moltissimo chi vi trova cercandovi per nome; non riduce di nulla chi vi trova perché ne ha il diritto. Chi progetta un trasferimento immaginando il contrario non sta pianificando: sta accumulando un problema con una data di scadenza.
Le schede paese
Ogni scheda risponde alle stesse sei domande, così che i paesi siano confrontabili: che traccia si lascia entrando, quali registri sono interrogabili per nome, che cosa torna in Italia comunque, che cosa richiede un documento nella vita quotidiana, qual è la trappola fiscale, quali sono gli errori tipici.
In preparazione, in quest’ordine: Emirati Arabi Uniti, Spagna, Svizzera, Portogallo, Romania, Albania. Ciascuna esce quando i registri di quel paese sono stati verificati su fonti di quel paese: le regole non si estendono per analogia da uno all’altro, ed è l’errore che rende inservibili quasi tutte le guide in circolazione.
Un anticipo su cui c’è già una risposta verificata: in Spagna l’iscrizione al padrón municipal è obbligatoria per chiunque risieda nel paese, ma i dati non sono ceduti a terzi fuori dai casi previsti dalla legge. Il padrón non è un elenco consultabile: è un registro amministrativo. Chi lo teme come se fosse pubblico teme la cosa sbagliata.
Fonti
- D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 — revisione della disciplina della residenza fiscale.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 — istruzioni operative in materia di residenza fiscale: testo del novellato art. 2, comma 2, TUIR; criterio della presenza fisica e computo dei giorni e delle frazioni; definizione di domicilio; efficacia di presunzione relativa dell’iscrizione anagrafica; lavoro agile; conferma del comma 2-bis.
- D.M. Finanze 4 maggio 1999 — individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR.
- D.M. Economia e Finanze 20 luglio 2023, in attuazione dell’art. 12 della legge 13 giugno 2023, n. 83 — espunzione della Svizzera dall’elenco con efficacia dal 1° gennaio 2024.
- Agenzia delle Entrate — scambio automatico finanziario internazionale (CRS, direttiva 2014/107/UE).
- Agenzia delle Entrate — quadro RW: monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE.
- Instituto Nacional de Estadística (Spagna) — Padrón municipal: obbligo di iscrizione e regime di cessione dei dati.
Verificato il 20 agosto 2026