Quando vi ignorano

Il reclamo al Garante.

È lo strumento che dà peso a tutto il resto. Senza, una richiesta di cancellazione è una lettera che il destinatario può cestinare senza conseguenze; con, è l’atto che fa decorrere un termine il cui mancato rispetto si può portare davanti a un’autorità. Presentarlo è gratuito e non richiede un avvocato.

Quando si può presentare

Il reclamo si presenta quando il trattamento dei dati non è conforme alla normativa, oppure quando la risposta a una richiesta di esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento non perviene nei tempi previsti o non è soddisfacente. Il silenzio, quindi, basta: non dovete attendere un rifiuto esplicito.

Il Garante italiano deve essere competente: lo è se in Italia avete la residenza abituale o il luogo di lavoro, oppure se in Italia si è verificata la violazione.

Che cosa deve contenere

Questa è la parte che decide l’esito, e quella che quasi tutti trascurano. Un reclamo incompleto viene lavorato male o non viene lavorato affatto.

Allegate tutta la documentazione utile: copia della richiesta inviata, prova dell’invio e della ricezione, eventuale risposta ricevuta, schermate.

Firma e invio

Il reclamo va sottoscritto: con firma autenticata, oppure con firma digitale, oppure con firma semplice accompagnata dalla copia di un documento di identità valido. È un requisito di forma, e un reclamo non firmato correttamente è il modo più banale di perdere mesi.

Si trasmette per posta elettronica certificata, per raccomandata o con consegna a mano.

protocollo@pec.gpdp.it — posta elettronica certificata (accetta solo messaggi certificati) Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma protocollo@gpdp.it — posta elettronica ordinaria

Potete presentarlo personalmente oppure conferire mandato a un avvocato, a un mandatario o a un organismo o associazione senza scopo di lucro: in tal caso va depositata la procura insieme alla documentazione.

Che cosa succede dopo

Segue un’istruttoria preliminare e, se del caso, un procedimento che può concludersi con l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 58 del Regolamento — fra cui l’ammonimento, l’ordine di soddisfare le richieste dell’interessato e la limitazione o il divieto del trattamento.

Sui tempi, per onestà

Il Garante non pubblica un termine entro cui l’istruttoria debba concludersi, e i tempi reali variano molto. Non aspettatevi settimane. Il valore del reclamo, però, non sta solo nel provvedimento finale: sta nel fatto che la vostra posizione entra in un fascicolo con una data, e che molti titolari, ricevuta la comunicazione dell’avvio, si mettono in regola prima che si arrivi alla decisione.

Reclamo, segnalazione, ricorso

Sono tre cose diverse e conviene non confonderle. Il reclamo è l’atto formale con cui si rappresenta una violazione, ed è quello descritto in questa pagina. La segnalazione è una comunicazione senza vincoli di forma, sempre gratuita, che può comunque portare all’emanazione di provvedimenti: è la strada quando volete far conoscere una situazione ma non state facendo valere una vostra posizione individuale. Il ricorso all’autorità giudiziaria è la sede in cui si contestano le decisioni del Garante, ed è l’unica delle tre in cui serve un avvocato.

Fonti

Verificato il 20 agosto 2026