Livello 2
Deindicizzazione.
È lo strumento che quasi tutti cercano senza conoscerne il nome: non cancellare una pagina, ma togliere il collegamento fra quella pagina e il vostro nome nei risultati di un motore di ricerca. La pagina resta online. Cambia il fatto che non sia più la prima cosa che si sa di voi.
Due procedimenti indipendenti
La richiesta al motore di ricerca e la richiesta al sito che ospita il contenuto sono due cose distinte, con due destinatari distinti, e possono avere esiti opposti. Il gestore del motore può essere tenuto a rimuovere un risultato anche quando la pagina di origine resta legittimamente pubblicata: sono valutazioni separate, perché separati sono i trattamenti.
È esattamente il motivo per cui, davanti a un articolo di giornale, la strada della cancellazione alla fonte quasi sempre non porta a nulla mentre quella della deindicizzazione può funzionare. Sono due porte diverse, e bussare a quella sbagliata fa perdere mesi.
Prima si rivolge la richiesta al gestore del motore di ricerca. Se viene rifiutata, si presenta reclamo al Garante. Non serve passare per il sito di origine, e non è un passaggio obbligato.
Su che cosa si fonda la richiesta
Sugli stessi motivi che fondano il diritto alla cancellazione. Il più usato, davanti a un contenuto vecchio, è che i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati trattati: il tempo trascorso è di per sé un argomento. A questo si può aggiungere il diritto di opporsi al trattamento previsto dall’articolo 21.
Nella richiesta indicate gli indirizzi esatti delle pagine, uno per uno, e spiegate perché quel risultato, associato oggi al vostro nome, non ha più ragione di apparire. Un elenco preciso di URL vale molto più di una descrizione generica.
Le eccezioni, e perché contano
Il diritto alla cancellazione non si applica quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione: è l’eccezione che regge la maggior parte dei rifiuti, ed è l’eccezione giusta. Restano fuori portata anche i trattamenti necessari per adempiere obblighi di legge, per compiti di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca, e per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
La valutazione è sempre caso per caso e comporta un bilanciamento fra la vostra posizione e l’interesse del pubblico ad accedere a quell’informazione. Non esiste una rimozione automatica, e chiunque ve la prometta sta vendendo qualcosa che non può consegnare.
Fin dove arriva
La deindicizzazione deve essere assicurata a livello di Unione europea. Un’estensione su scala mondiale non è esclusa in assoluto, ma va valutata caso per caso, e viene in considerazione soprattutto per i dati più delicati o riguardanti minori.
In concreto significa che un risultato deindicizzato può restare visibile a chi interroga il motore da fuori Unione. È un limite reale, che va messo in conto: la deindicizzazione riduce drasticamente la probabilità che qualcuno incontri quel contenuto, non la azzera.
La deindicizzazione non tocca l’archivio della testata. L’articolo resta consultabile da chi lo cerca per argomento o lo trova dentro il sito del giornale, e questo è il punto di equilibrio che l’ordinamento ha scelto: la memoria resta, la reperibilità immediata a partire dal vostro nome no.
Fonti
- Comitato europeo per la protezione dei dati — Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nei motori di ricerca, versione italiana successiva alla consultazione pubblica: motivi, eccezioni, autonomia rispetto alla cancellazione alla fonte, ambito territoriale.
- Regolamento (UE) 2016/679, artt. 17 e 21.
- Garante per la protezione dei dati personali — scheda «Diritto all’oblio»: sequenza della richiesta e bilanciamento con l’interesse del pubblico.
- Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12 (Google Spain).
Verificato il 20 agosto 2026