Livello 4

Quello che non si cancella.

Questa è la pagina che nessun servizio a pagamento vi farà mai leggere, perché è quella che spiega dove finisce ciò che vendono. Alcuni dati che vi riguardano sono pubblici per legge e lo resteranno: non si cancellano, non si deindicizzano e non si negoziano. Sono meno di quanto si teme, ma vanno conosciuti.

Il catasto e i registri immobiliari

Le informazioni contenute nelle banche dati catastali sono pubbliche, e l’accesso è consentito a chiunque, anche a chi non è in alcun modo titolare dell’immobile. È possibile ottenere visure per soggetto, cioè limitate agli immobili su cui la persona cercata risulti attualmente titolare di diritti reali.

Detto senza giri di parole: chiunque conosca il vostro nome e cognome può sapere quali immobili risultano intestati a voi. È il funzionamento normale di un sistema di pubblicità immobiliare, esiste per proteggere chi compra e chi presta denaro, e non ha eccezioni per motivi di riservatezza. Lo stesso vale per l’ispezione ipotecaria, che consente di consultare le formalità — trascrizioni, iscrizioni e annotazioni — con cui i diritti sugli immobili sono stati acquistati o trasferiti.

La conseguenza pratica

Se la vostra preoccupazione è che una persona determinata non sappia dove abitate, il catasto è il punto da cui partire, non l’ultimo a cui pensare. Ed è un problema di struttura, non di cancellazione: si affronta prima, quando si decide come e attraverso chi intestare un immobile, non dopo.

Gli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione

Qui la sorpresa è di segno opposto rispetto a quello che quasi tutti si aspettano, e vale la pena capirla bene perché riguarda molte più persone di quanto sembri: chiunque abbia preso un incarico pubblico, vinto un bando, ricevuto un contributo o ricoperto una carica elettiva.

I documenti pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» restano online per cinque anni in via generale, con un termine più lungo per chi ricopre cariche politiche — tre anni ulteriori dopo la cessazione dell’incarico — e con eccezioni per gli atti che continuano a produrre effetti. Per questi contenuti l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca è la regola: sono pensati per essere trovati.

Restano però dei limiti netti. Non possono essere diffusi online dati idonei a rivelare lo stato di salute, né dati giudiziari, e questi vanno esclusi dall’indicizzazione. L’oscuramento, quando è dovuto, deve essere completo: cancellare il solo nome non basta se il resto del documento consente comunque di risalire alla persona. Se trovate online un documento che vi riguarda in violazione di questi limiti, non siete davanti a un dato di livello quattro — siete davanti a una violazione, e si reclama.

L’albo pretorio non è quello che pensate

L’albo pretorio online viene quasi sempre confuso con la sezione trasparenza, e non c’entra: la pubblicazione dura quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali gli atti vengono rimossi proprio per garantire il diritto all’oblio degli interessati, e — a differenza dei contenuti di trasparenza — non è destinata a essere indicizzata dai motori di ricerca.

Quando la normativa di settore non fissa un termine, l’amministrazione deve comunque individuarne uno adeguato allo scopo perseguito, che non può avere carattere permanente. È stato inoltre indicato che, decorso un certo periodo, è opportuno spostare i nominativi in una parte del sito in cui non siano più recuperabili dai motori di ricerca esterni.

Il che significa che un vostro nome ancora online sull’albo pretorio di un comune a distanza di anni, o indicizzato su un motore di ricerca, molto probabilmente non dovrebbe essere lì. È una richiesta che si può fare, ed è fra le più semplici da vincere.

La regola generale, per orientarsi

Quando un dato è pubblico perché la sua pubblicità è la funzione stessa dell’istituto — sapere di chi è un immobile, sapere chi ha vinto un appalto — è di livello quattro. Quando invece è online per un obbligo di pubblicazione a tempo, il tempo conta, e scaduto quello la permanenza diventa contestabile.

Fonti

Verificato il 20 agosto 2026