Livello 1 · telefonate e posta
Il Registro Pubblico delle Opposizioni.
Se il problema sono le chiamate commerciali, questo è il primo passo e non uno dei tanti: è gratuito, si fa in pochi minuti, non scade, e soprattutto annulla i consensi al marketing rilasciati in precedenza — che è la ragione per cui funziona meglio di qualunque opposizione rivolta a un singolo operatore.
Che cosa copre
L’iscrizione vale per tutte le numerazioni nazionali: fissi e cellulari, presenti o non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Copre le chiamate con operatore e quelle effettuate con sistemi automatizzati. Copre anche la posta cartacea pubblicitaria, limitatamente agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Fino al 2022 il registro riguardava soltanto le utenze presenti negli elenchi. Dal 27 luglio 2022 è operativo il registro esteso a tutte le numerazioni nazionali, cellulari compresi: se vi eravate informati prima di quella data, l’informazione che avete è vecchia.
Come ci si iscrive
L’iscrizione è gratuita e si può fare dal modulo web del registro, per posta elettronica, oppure per telefono.
registrodelleopposizioni.it — modulo di iscrizione 800 957 766 — da telefono fisso 06 42986411 — da telefono cellulareL’iscrizione è a tempo indeterminato e non va rinnovata. Può essere revocata, anche solo in parte, o annullata. Se dopo l’iscrizione rilasciate nuovi consensi al marketing, quei consensi sono validi: per azzerarli di nuovo si usa la funzione di rinnovo dell’iscrizione, che li travolge una seconda volta.
Quanto tempo hanno per adeguarsi
Gli operatori devono aggiornare le proprie liste di contatto entro un massimo di quindici giorni per l’opposizione alle chiamate e trenta giorni per l’opposizione alla posta cartacea. Prima di concludere che il registro non funziona, lasciate passare quei termini.
Perché le chiamate a volte continuano
Ci sono due eccezioni previste, e conoscerle evita di dare la colpa allo strumento sbagliato.
- I contratti in essere. L’iscrizione non blocca chi ha con voi un rapporto contrattuale attivo, o cessato da non più di trenta giorni: il fornitore di energia, l’operatore telefonico, e simili. Verso questi soggetti lo strumento è l’opposizione individuale ai sensi dell’articolo 21.
- I consensi successivi. Ogni consenso rilasciato dopo l’iscrizione è valido, e se ne rilasciano molti più di quanti si ricordi: moduli online, concorsi, richieste di preventivo.
Fuori da queste due ipotesi, se le chiamate continuano oltre i termini vi trovate davanti a una violazione. Ha senso verificare se il chiamante è iscritto al Registro degli operatori di comunicazione, se il numero è visibile e richiamabile o se usa i prefissi destinati alle chiamate promozionali.
Resta un limite pratico onesto da dichiarare: i call center che operano dall’estero o che nascondono la numerazione sfuggono di fatto alla portata del registro. Contro quelli lo strumento non è il registro, ed è bene saperlo prima di irritarsi con il registro.
Le violazioni in materia di trattamento dei dati si segnalano al Garante per la protezione dei dati personali; quelle che riguardano l’attività dei call center all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I recapiti sono qui.
Fonti
- Registro Pubblico delle Opposizioni — sito ufficiale: ambito di applicazione, modalità di iscrizione, durata, effetto sui consensi precedenti, termini di aggiornamento delle liste (15 e 30 giorni), eccezioni.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 5, art. 1, comma 15.
- D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26 — regolamento sull’istituzione e il funzionamento del registro; abroga il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
- D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149 — posta cartacea.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 129 e 130, commi 3-bis e 3-ter.
- Registro Pubblico delle Opposizioni — attivazione del registro esteso a tutte le numerazioni nazionali dal 27 luglio 2022.
Verificato il 20 agosto 2026